Servizi & assistenza

Verificazione periodica strumenti pesatura

Organismo di ispezione Bizerba accreditato per le verificazioni periodiche

L’Organismo di Ispezione Bizerba è accreditato alla Norma Europea UNI EN 17020 da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 21 aprile 2017 n. 93 è inoltre Abilitato all’esecuzione su tutto il territorio nazionale della verificazione periodica delle seguenti categorie di strumenti metrici:

  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) in Classe III con portata fino a 6000 kg
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) in Classe II con portata fino a 35 kg
  • Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI): tipo etichettatrici peso-prezzo, selezionatrici ponderali, con portata fino a 60 kg in Classe XIII(1), X(1), Y(a)
L'organismo di ispezione ha la responsabilità di:
  • eseguire l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e con l'utilizzo di mezzi appropriati;
  • redigere, sulla base dell'attività svolta, il/i rapporto/i di cui alle condizioni di contratto nei termini e con le modalità ivi indicati;
  • garantire al Cliente libertà di accesso ai servizi ispettivi;
  • rispettare in occasione dei sopralluoghi le prescrizioni impartite dai responsabili preposti alla sicurezza;
  • garantire che le informazioni tecniche e commerciali delle quali viene a conoscenza nel corso del Contratto siano interamente coperte dal segreto commerciale. BIZERBA SpA pertanto s’impegna a non divulgare presso terzi dette informazioni senza preventiva autorizzazione scritta del Cliente.
Cos'è la "verificazione periodica" legale

La “verificazione periodica” è il controllo metrologico legale effettuato sugli strumenti di misura secondo la periodicità definita, in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Sintesi descrittiva in materia di metrologia legale e verificazione periodica

La verificazione periodica legale degli strumenti di pesatura è disciplinata dal Decreto 21 aprile 2017 n. 93, in vigore dal 18 settembre 2017. In esso sono contenute le nuove terminologie, le modalità di esecuzione, i periodi di validità della verificazione periodica, ecc.

Gli strumenti metrici di pesatura si suddividono in due principali categorie, tra loro contraddistinte dal tipo di funzionamento:

  • A) Strumenti di pesatura di tipo a “funzionamento non automatico” (NAWI), dove è necessario l’intervento di un operatore per completare l’operazione di pesatura (bilance da banco, bilici, bilichetti, ecc.).
  • B) Strumenti di pesatura di tipo a “funzionamento automatico” (AWI), dove non è necessario l’intervento di un operatore per completare l’operazione di pesatura (bilance peso-prezzatrici-etichettatrici automatiche, bilance su nastri/rulli motorizzati con fotocellule, checkweigher, ecc.). Ai fini della verificazione periodica, in questa tipologia rientrano sia quelli con omologa CE (MID) che quelli con Omologazione Nazionale (DM).
     

A prescindere comunque dal loro tipo di funzionamento, tutti gli strumenti utilizzati dal “titolare dello strumento” nelle transazioni commerciali, devono essere sottoposti a “verificazione periodica”.

Finalità dell’attività è quella di verificare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche, inoltre di garantire l’esattezza delle misurazioni rilevate e quindi anche delle transazioni economiche eseguite.

Titolare dello strumento (Art.2, comma1, lettera g). La persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura, o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.

Validità della verificazione periodica (Art.4 comma 3). Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste nell’allegato IV del Decreto n.93 e decorrono dalla data di inizio utilizzo e comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima CE/Marcatura CE del fabbricante.

  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI): 3 anni -vedasi punto a) sopra riportato.
  • Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI): 1 anno (Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo, -vedasi punto b) sopra riportato.

Questo significa che uno strumento di nuova installazione, a cui è stata effettuata la “verificazione prima CE/Marcatura CE dal fabbricante”, non deve essere sottoposto a verificazione periodica sino allo scadere delle citate tempistiche.

Strumenti già in utilizzo (Art.18, comma 3). La periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.

Richiesta di verificazione periodica (Art.4, comma 8). Il titolare dello strumento richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione dei sigilli legali di protezione.

Libretto Metrologico (Art.4, comma 12 e Allegato V). Ogni strumento deve essere dotato di idoneo Libretto Metrologico riportante le informazioni relative al titolare dello strumento, le caratteristiche previste per lo strumento, la data di inizio utilizzo, gli eventuali interventi tecnici effettuati, la data della verificazione periodica, la data della scadenza, ecc.).

 

Obblighi dei titolari degli strumenti (Art. 8, comma 1):

I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

  • A) comunicano entro 30 giorni alla Camera di competenza della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2; (L’Autorità competente a ricevere le comunicazioni di inizio e fine utilizzo degli strumenti di misura destinati a fini legali è la Camera di Commercio competente per territorio).
  • B) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • C) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • D) conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • E) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
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